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Partita IVA

Calcolo regime forfettario per partita IVA

Calcolatore regime forfettario aggiornato 2026: coefficiente di redditività per codice ATECO (9 macro-categorie ufficiali 40-86%, Allegato 4 L. 190/2014), tassa sostitutiva 5% (startup primi 5 anni con requisiti) o 15% (standard), contributi INPS gestione separata (26,07%) o artigiani/commercianti (24% / 24,48% su minimale 18.808 EUR + 7,44 EUR maternità, con eventuale riduzione 35% sulla sola quota IVS), simulazione 5 anni, confronto con IRPEF ordinario (scaglioni 23/33/43% post L. Bilancio 2026). Soglie 85.000 EUR (uscita anno successivo) e 100.000 EUR (uscita immediata, L. 197/2022).

Come usare il calcolatore

  1. 1

    Fatturato annuo previsto

    Inserisci il fatturato che prevedi di emettere in un anno solare. Doppia soglia (L. 197/2022 art. 1 c. 54): fino a 85.000 EUR resti nel regime; fra 85.000 e 100.000 EUR resti nel regime per l'anno corrente ma esci dall'anno successivo; sopra 100.000 EUR esci immediatamente nello stesso anno con IVA dovuta dalla fattura che determina lo sforamento in poi. Per il primo anno di attività non serve ragguaglio del limite ad anno (Risposta AdE 195/2019).

  2. 2

    Categoria ATECO

    Scegli la macro-categoria della tua attività. Il coefficiente di redditività determina la base imponibile (es. consulente IT con coefficiente 78% e fatturato 50.000 EUR → reddito imponibile 39.000 EUR). I coefficienti sono fissati dall'Allegato 4 L. 190/2014 in 9 macro-categorie con coefficienti 40 / 54 / 62 / 67 / 78 / 86 percento. Importante: "servizi alle imprese", "agricoltura", "artigianato" rientrano in Altre attività economiche al 67%, non al 78% (errore comune).

  3. 3

    Gestione contributi INPS

    Scegli la gestione di iscrizione. Gestione separata INPS (consulenti, freelance, parasubordinati senza altra copertura previdenziale): 26,07% del reddito imponibile, nessun minimale per i forfettari. Artigiani: 24% sul reddito, ma con minimale di 18.808 EUR (la base contributiva non può scendere sotto questa soglia) + 7,44 EUR maternità fisso. Commercianti: 24,48% (di cui 0,48% indennizzo cessazione, non riducibile) sullo stesso minimale + 7,44 EUR. Cassa professionale (architetti, ingegneri, commercialisti, avvocati): contributi calcolati separatamente dalla cassa di appartenenza.

  4. 4

    Riduzione 35% (opzionale, solo artigiani/commercianti)

    Se sei artigiano o commerciante in regime forfettario puoi richiedere all'INPS la riduzione del 35% sulla quota IVS variabile (art. 1 c. 77-84 L. 190/2014). Va richiesta espressamente in apertura della posizione contributiva (modulo INPS). Importante: la riduzione si applica solo al 24% (artigiani) o al 24% IVS dei commercianti, NON al contributo maternità di 7,44 EUR né allo 0,48% indennizzo cessazione (Circ. INPS 35/2016, ribadita nelle circolari successive).

  5. 5

    Regime startup

    Se sei nei primi 5 anni di attività E sussistono i requisiti (non aver esercitato attività artistica/professionale/d'impresa nei 3 anni precedenti, no prosecuzione mascherata di rapporto di lavoro dipendente o autonomo, escluso praticantato obbligatorio per abilitazione) puoi applicare la tassa sostitutiva agevolata al 5% invece del 15% standard. Lo sconto è temporaneo (max 5 anni dall'apertura) e va dichiarato in apertura partita IVA.

Quando il forfettario conviene

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato introdotto dalla L. 190/2014 per le partite IVA con fatturato basso. Sostituisce IRPEF, addizionali, IRAP con un'unica tassa sostitutiva (5% startup / 15% standard) calcolata sul reddito imponibile (= fatturato × coefficiente di redditività specifico per codice ATECO). Vantaggi e svantaggi vanno valutati caso per caso.

Vantaggi. (1) Aliquota fissa bassa: 15% (o 5% startup) contro gli scaglioni 23/33/43% del regime ordinario IRPEF (post L. Bilancio 2026). (2) Niente IVA sulle fatture: minore complessità contabile, prezzi più competitivi B2C. (3) Niente ritenuta d'acconto in fattura. (4) Gestione contabile semplificata: niente registri IVA, niente dichiarazioni periodiche. (5) Esonero ISA. (6) Per startup: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti.

Svantaggi e limiti. (1) Soglia 85.000 EUR (dal 2023, prima 65.000): superato il limite, regime ordinario obbligatorio. (2) Costi reali NON deducibili: il coefficiente di redditività è presunto. Se hai costi reali sopra il presunto (es. consulente IT con 50% di costi: software, hardware, viaggi), il forfettario penalizza. Esempio: fatturato 50.000, costi reali 25.000, ordinario semplificato pagherebbe IRPEF su 25.000; forfettario al coefficiente 78% paga su 39.000 (cioè 14.000 EUR di base imponibile in più). (3) Niente costi di personale dipendente sopra 20.000 EUR. (4) Niente partecipazioni in società di persone o controllo diretto SRL stessa attività. (5) Niente operazioni con vecchio datore di lavoro: vincolo anti-elusione (art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014).

Soglia di break-even forfettario vs ordinario. In linea di massima il forfettario conviene per partite IVA service-heavy (consulenti, professionisti senza grandi costi: IT, copywriter, formatori) con coefficiente 78% e poche spese. Penalizza partite IVA cost-heavy (commercio, ristorazione, manifattura) con margini reali bassi sopra il presunto. Per simulazione precisa: confronta forfettario vs ordinario con i tuoi costi reali, non solo le aliquote.

Coefficienti redditività ATECO (Allegato 4 L. 190/2014)

Categoria attivitàCoefficienteATECO esempio
Industrie alimentari e delle bevande40%10, 11
Commercio all'ingrosso e al dettaglio40%45 - 47.7
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%47.81
Commercio ambulante di altri prodotti54%47.82, 47.89
Costruzioni e attività immobiliari86%41 - 43, 68
Intermediari del commercio62%46.1
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione40%55, 56
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi78%64 - 66, 69 - 75, 85 - 88
Altre attività economiche (servizi alle imprese, artigianato, agricoltura, ecc.)67%tutto il resto

Fonte: Allegato n. 4 alla L. 190/2014, ancora vigente. Il coefficiente determina la base imponibile presunta. Esempi: consulente IT (ATECO 62.x) → 78%. Idraulico (artigiano) → 67%. Costruttore edile → 86%. Bar / ristorante → 40%. Agente di commercio → 62%. Errore comune: servizi alle imprese (cleaning, segreteria, marketing) NON sono "professionali" 78%, sono "altre attività" 67%.

Glossario

Termini tecnici usati in questa pagina, spiegati in due righe.

Regime forfettario #
Regime fiscale agevolato per partite IVA con fatturato < 85.000 EUR. Tassa sostitutiva 5%/15% sul reddito imponibile (= fatturato × coefficiente redditività ATECO). Sostituisce IRPEF, addizionali, IRAP. Niente IVA in fattura. Disciplinato da L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 e modifiche.
Coefficiente di redditività #
Percentuale forfettaria di reddito imponibile rispetto al fatturato. 9 macro-categorie ATECO con coefficienti 40 / 54 / 62 / 67 / 78 / 86% (Allegato 4 L. 190/2014). Fisso per categoria, non dipendente dai costi reali. Per consulenti professionali / IT / sanitari: 78%. Servizi alle imprese / artigianato / agricoltura: 67%. Commercio: 40%. Costruzioni: 86%.
Riduzione 35% forfettari #
Sconto sui contributi INPS riservato ai soli artigiani e commercianti in regime forfettario (art. 1 c. 77-84 L. 190/2014). Si applica esclusivamente alla quota IVS variabile (24% artigiani, 24% IVS dei commercianti). NON si applica al contributo maternità di 7,44 EUR né allo 0,48% di indennizzo cessazione dei commercianti (Circ. INPS 35/2016). Va richiesta espressamente all'INPS al momento dell'iscrizione.
Minimale contributivo 18.808 EUR #
Soglia di reddito sotto la quale i contributi INPS di artigiani e commercianti vengono comunque calcolati sul minimo (Circ. INPS 14/2026, valore aggiornato annualmente). Esempio: artigiano forfettario con reddito imponibile 12.000 EUR paga il 24% su 18.808 EUR = 4.514 EUR (anziché 2.880 EUR sul reddito reale). La gestione separata NON ha minimale per i forfettari.
Tassa sostitutiva 5% startup #
Aliquota agevolata applicata ai primi 5 anni di attività se: nuova partita IVA, no prosecuzione attività precedente con stesso codice ATECO, no precedente attività di lavoro autonomo. Dopo i 5 anni: aliquota standard 15%.
Tassa sostitutiva 15% standard #
Aliquota standard del regime forfettario applicata dal 6° anno (o dal 1° anno se non si rispettano i requisiti startup). Sostituisce: IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP.
Gestione separata INPS #
Forma contributiva per consulenti, freelance, parasubordinati senza cassa professionale dedicata e senza altra copertura previdenziale. Aliquota 26,07% nel 2026 (= 25% IVS + 0,50% maternità/ANF + 0,22% genitorialità + 0,35% ISCRO). Per chi ha altra copertura (es. dipendente part-time + p.IVA, pensionato): 24%. Calcolata sul reddito imponibile, non sul fatturato. Pagamento in autoliquidazione tramite F24.
Gestione artigiani #
Forma contributiva per artigiani iscritti all'albo. Aliquota 24% sul reddito imponibile, con base contributiva non inferiore al minimale 18.808 EUR (Circ. INPS 14/2026) + 7,44 EUR/anno di contributo maternità fisso. Contributi minimi annui ≈ 4.521 EUR. Pagamento trimestrale in autoliquidazione (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio).
Gestione commercianti #
Forma contributiva per commercianti iscritti al registro. Aliquota 24,48% (= 24% IVS + 0,48% indennizzo cessazione D.Lgs. 207/96) sullo stesso minimale 18.808 EUR + 7,44 EUR maternità. Contributi minimi annui ≈ 4.611 EUR. Stessa cadenza trimestrale degli artigiani.
Soglia fatturato 85.000 / 100.000 EUR #
Doppia soglia di permanenza nel regime (art. 1 c. 71 L. 190/2014, mod. L. 197/2022): fino a 85.000 EUR resti nel regime; fra 85.000 e 100.000 EUR resti per l'anno corrente ma esci dall'anno successivo; oltre 100.000 EUR esci immediatamente nello stesso anno con IVA dovuta dalla fattura che determina lo sforamento (le fatture precedenti emesse legittimamente senza IVA non vanno rettificate).

Domande frequenti sul regime forfettario

Quando posso accedere al regime forfettario?
Requisiti accesso (art. 1 c. 54-57 L. 190/2014): (1) fatturato anno precedente < 85.000 EUR, (2) compensi a personale dipendente o assimilato < 20.000 EUR, (3) no possesso quote di SRL/SPA controllate riconducibili allo stesso codice ATECO, (4) no operazioni con vecchio datore di lavoro (anti-elusione 'paracadute'), (5) non residenza in paradisi fiscali. Per nuovi accessi: anno corrente. Per passaggi da regime ordinario: dichiarazione iniziale nell'anno.
Devo dichiarare i miei costi reali in dichiarazione?
No. Il forfettario applica un coefficiente presunto: i tuoi costi reali NON sono deducibili. Se hai costi alti rispetto al presunto, il forfettario penalizza. Esempio coefficiente 78% (consulenza): la legge presume 22% di costi. Se hai costi reali del 35%, paghi sul 78% del fatturato anche se hai guadagnato solo il 65%. Per partita IVA cost-heavy: regime ordinario semplificato è tipicamente più conveniente.
Il regime startup 5% vale per il primo anno?
Per i primi 5 anni di attività SE rispetti i requisiti specifici (art. 1 c. 65 L. 190/2014): non aver esercitato attività artistica/professionale/d'impresa nei 3 anni precedenti, non è prosecuzione di attività svolta in forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusione: pratica obbligatoria abilitazione). Se accedi a 30 anni dopo aver fatto il dipendente per 5 anni: regime startup applicabile (la dipendenza non blocca, salvo prosecuzione mascherata). Se passi da freelance ordinario a forfettario: NO startup (continuazione attività).
Posso emettere fattura con IVA se sono in forfettario?
No, mai. Il regime forfettario emette fatture esenti IVA art. 1 c. 58 L. 190/2014. Devi sempre apporre questa dicitura in fattura. Se emetti fattura con IVA per errore: rinvio errato dell'IVA all'Erario, rettifiche obbligatorie. Sul bollo da 2 EUR: dovuto solo quando l'imponibile supera i 77,47 EUR (art. 13 Tariffa Parte I + nota 2-bis DPR 642/72); sotto soglia non è dovuto.
Per la cassa previdenziale come funziono?
Dipende dalla tua categoria. (1) Iscritto in cassa professionale (Inarcassa, EPAP, ENPACL, CNPADC, Cassa Forense, ecc): paghi la tua cassa professionale separatamente, scegli "Cassa professionale" nel calcolatore (calcolo INPS escluso). (2) NON iscritto in cassa professionale (consulente IT senza ordine, copywriter, formatore): obbligo gestione separata INPS 26,07%. (3) Artigiano o commerciante: gestione INPS dedicata 24% / 24,48% + minimali. (4) Doppio reddito (es. dipendente + p.IVA o pensionato): gestione separata al 24% (non 26,07%).
Posso fare consulenza al mio ex-datore di lavoro in forfettario?
No, c'è un vincolo anti-elusione (art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014). Se nei 2 anni precedenti hai lavorato come dipendente con il cliente che ti commissiona la consulenza, non puoi applicare il forfettario su quel rapporto: dovresti applicare il regime ordinario per quelle fatture (fattura con IVA + ritenuta), oppure il cliente paga la sanzione amministrativa. Eccezione: praticantato obbligatorio, prosecuzione attività di lavoro autonomo già iniziata.
Quando devo passare al regime ordinario?
Doppio binario dalla L. 197/2022 (legge bilancio 2023): (a) se nell'anno superi 85.000 EUR ma resti entro 100.000 EUR, l'anno corrente resta forfettario e dall'anno successivo passi a ordinario; (b) se superi 100.000 EUR, esci dal regime nello stesso anno: l'IVA è dovuta dalla fattura che determina lo sforamento in poi (le fatture precedenti emesse legittimamente senza IVA NON vanno rettificate). Altri trigger di uscita: costi per personale dipendente sopra 20.000 EUR, partecipazioni in società di persone o SRL controllate con stessa attività, cambio residenza in paradiso fiscale.
Riduzione 35% per artigiani e commercianti: come funziona?
Lo sconto è opzionale e va richiesto espressamente all'INPS (art. 1 c. 77-84 L. 190/2014). Riduce del 35% solo la quota IVS variabile (24% per artigiani; 24% IVS dei commercianti). NON riduce: il contributo maternità di 7,44 EUR (Circ. INPS 35/2016) né lo 0,48% di indennizzo cessazione dei commercianti. Esempio artigiano forfettario, reddito 25.000 EUR: senza riduzione paga 24% × 25.000 + 7,44 = 6.007,44 EUR; con riduzione 35% paga (6.000 × 0,65) + 7,44 = 3.907,44 EUR (risparmio 2.100 EUR). Trade-off: riduce anche il montante pensionistico futuro.
Quanto rimane in tasca con fatturato 50.000 EUR?
Esempio consulente IT (coefficiente 78%, gestione separata): fatturato 50.000 → reddito imponibile 39.000 EUR. Contributi INPS gestione separata 26,07% di 39.000 = 10.167 EUR. Tassa sostitutiva 15% di 39.000 = 5.850 EUR. Netto forfettario = 33.983 EUR (68% del fatturato). Confronto regime ordinario (con costi reali 0%, ipotesi forzata e scaglioni IRPEF 2026 23/33/43%): contributi 26,07% di 50.000 = 13.035 EUR; reddito imponibile = 50.000 - 13.035 = 36.965 EUR; IRPEF (28k a 23% + 8.965 a 33%) + addizionale 2,5% ≈ 10.323 EUR; netto ordinario = 26.642 EUR. Il forfettario conviene di ~7.300 EUR. Caveat: con costi reali alti l'ordinario può tornare conveniente.
Il bollo da 2 EUR sulla fattura forfettaria: quando si applica e a chi spetta?
Si applica solo se l'imponibile supera 77,47 EUR (art. 13 Tariffa Parte I DPR 642/72; sotto soglia esente per nota 2-bis). Tipicamente in capo al committente ma in pratica gestito dal forfettario in fattura: in fattura elettronica si valorizza il blocco <DatiBollo> del tracciato XML SDI (BolloVirtuale="SI", ImportoBollo=2.00). L'AdE liquida automaticamente il bollo sulla base delle e-fatture inviate via SDI e mette a disposizione del contribuente l'importo trimestrale tramite l'area riservata; il versamento avviene in F24 con codici tributo dedicati al bollo virtuale e-fattura.

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