Quota TFR annua: art. 2120 c.c. + L. 297/1982. Per ogni anno di servizio, il datore accantona una quota lorda pari alla retribuzione utile annua / 13,5 (≈ 7,41% della retribuzione). Su questa stessa retribuzione il datore versa all'INPS un contributo di solidarietà dello 0,5% (art. 3, ultimo comma, L. 297/1982), che viene dedotto dal TFR del lavoratore. La quota netta esposta nel calcolo è quindi: retribuzione/13,5 − retribuzione × 0,5% (≈ 6,91% della retribuzione). La retribuzione utile è quella prevista dal CCNL: stipendio base, tredicesima, eventuale quattordicesima, premi a carattere continuativo. Esclude rimborsi spese, indennità di trasferta, premi una tantum. Nota: per semplicità il calcolo applica lo 0,5% alla retribuzione lorda annua; la base contributiva reale è l'imponibile previdenziale (categoria INPS) che può differire leggermente dall'imponibile TFR per voci specifiche (fringe benefits con regime speciale, ferie non godute, ecc.).
Rivalutazione: art. 2120 c.c. comma 4. A fine anno, il TFR accantonato negli anni precedenti viene rivalutato di un tasso composto da 1,5% fisso + 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI. Attenzione: la legge prescrive la variazione dicembre/dicembre (FOI di dicembre dell'anno corrente vs FOI di dicembre dell'anno precedente), non la variazione media annua. Le due possono divergere significativamente: nel 2023 la media annua FOI era +5,4% mentre la dic/dic era solo +0,59%. Su una rivalutazione TFR la differenza si traduce in errori del 200-300%. In caso di FOI negativo (deflazione, es. 2014, 2020), la legge prescrive di azzerare la variazione: il TFR non si deflaziona mai. Le quote dell'anno corrente non si rivalutano nello stesso anno.
Imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione (art. 11 D.Lgs. 47/2000, elevata da 11% a 17% dalla L. 190/2014 art. 1 c. 623, in vigore dal 1° gennaio 2015). Ogni anno la rivalutazione lorda subisce una ritenuta del 17% versata dal datore all'Erario in acconto a novembre (codice tributo 1712) e a saldo a febbraio successivo (codice 1713). La rivalutazione esposta nel TFR è quindi già al netto dell'imposta. Il calcolo separa rivalutazione lorda, imposta versata e rivalutazione netta.
Indici ISTAT FOI dicembre/dicembre. Valori coperti per il periodo 2010-2025 (fonte: ISTAT, comunicati "indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie", pubblicati mensilmente). I valori 2014, 2015 e 2020 sono azzerati per deflazione (clamp a 0).
Anticipo TFR: art. 2120 c.c. comma 6. Il dipendente può chiedere un anticipo del TFR fino al 70% dell'accantonato, una sola volta nel corso del rapporto, dopo almeno 8 anni di servizio. Causali tipiche: spese mediche straordinarie (per sé, coniuge, figli), acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa, congedo parentale, formazione (art. 7 L. 53/2000). Per le aziende con più di 25 dipendenti: il datore può rifiutare se nell'anno solare ha già anticipato a più del 4% del personale e a più del 10% degli aventi diritto. Per fondi pensione: vale il regolamento del fondo (tipicamente più permissivo). Tassazione dell'anticipo: separata, con aliquota media IRPEF del lavoratore.